Marco ….. dài, su …..

Per favore …
C'è una normativa fatta di svariati testi (nazionali ed europei), norme, appendici, disposizioni, limitazioni .. ecc. ecc. ecc.. Altro che scadenza garanzia.
Altro che se la scadenza coincide con una nuova revisione. Sia essa Intermedia RI. Sia essa completa RO con sostituzione assili ecc., o di altro tipo (sto semplicizzando) tipo le RA2 preventive di qualche tempo fa.
Ci sono carri che hanno scadenze "tempo" (la maggioranza).
Ci sono poi tipi di carri che hanno scadenze "km" percorsi (nuova tendenza di misurazione, coi veicoli recentissimi)
e altri carri, che hanno scadenze "tempo" per parti fisse, e per alcuni componenti a verifica/consumo, a "km".
Tutte le scadenze portano, come detto a revisione.
La data di scadenza "tempo" è indicata sul carro, e viene definita cartiglio. Oltre a scadenza, può presentare anche una indicazione supplementare "+ 3M", che vuol dire che la data indicata è maggiorata in scadenza di 3 mesi.
La scadenza a "Km" o combinata, è a responsabilità e controllo del Detentore, nonché ECM Manutentivo, che deve inserire i dati carro nel VVR internazionale affinché ci siano i certificati di sicurezza consultabili, da tutte le altre Imprese Ferrov. .
Le norme internazionali su scadenze, visite check, e modalità di circolazione, sono stabilite dall'UIC, e descritte nelle CUU (o GCU in inglese o, AVV in tedesco)
15 gg. prima la scadenza, si segnala semplicemente con etichetta.
Dalla data di scadenza per il carro, ci sono differenze tra carro carico, e vuoto. E ci sono differenze anche tra normativa Italiana ed Europea.
Il giorno seguente la data di scadenza normale o supplementare, il carro può circolare. E lo può fare per altri 6 mesi, affinché raggiunga la Impresa Ferroviaria Detentore del Carro, ed ECM Manutentiva dello stesso che ne risponde eccome in caso di problemi in tutta la rete UIC. Lo può fare nel periodo seguente la data di scadenza per norm. Europea, anche con carico.
Quindi il carro nonostante sia scaduto ha attive tutte le garanzie sui componenti. Viaggia con 2 etichette che certificano scadenza avvenuta e idoneità.
Oltre i 6 mesi, può circolare SOLO vuoto come "Trasporto Eccezionale" fino a 5 anni dopo la scadenza di revisione (ex TE 840). Sono necessari controlli pre-partenza ed apertura e verifica boccole.
Oltre i 5 anni, ma fino a 8 anni, può circolare con TE ancor più restrittiva. Oggi viene concessa solo per carri da inoltrare a demolizione e, prevede una check-list di verifica pesante (ex TE 830), oltre a divieto di incrocio in linea con tutti i treni in marcia, e restrizioni su velocità ed andamento in deviata molto onerose per l'Infrastruttura.
Mi fermo. Ho tentato un micro-riassunto di un argomento vastissimo.
Anche perché … magari fosse semplice come ridurre tutto all'equivalente modellino, con una semplice … scadenza di garanzia.
No, non è così.