Le aree ferroviarie sono sempre luoghi di lavoro con i propi rischi e pericoli... non per niente ne è vietato l'accesso "non stiamo mica parlando di giardini pubblici o musei ferroviari"
Se consideriamo la tragedia per come si è svolta va considerata come un incidente , a questo punto l'unica considerazione è che tutti gli scali ferroviari Italiani e non sono a rischio incidente per l'intrusione dei non addetti ai lavori
http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014 ... ione.shtmlhttp://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014 ... azio.shtmlLa legge parla chiaro non l'hanno scritta tanto per scriverla e tantomento nelle aree ferroviarie ci sono migliaia di cartelli con scritto vietato l'accesso per niente.
Vedasi

.P.R.N° 753 DEL 11 LUGLIO 1980, (pubblicato sul Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314)
NUOVE NORME IN MATERIA DI POLIZIA ,SICUREZZA E REGOLARITÀ DELL'ESERCIZIO DELLE FERROVIE E DI ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO.
http://www.rfi.it/cms-file/allegati/rfi ... io1980.pdfArticoli interessanti
art. 19
Alle persone estranee al servizio è proibito - salvo autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei
diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e
loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree
, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli
di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C. o dagli organi
regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi .
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.
viaggiatori, questi ultimi devono strettamente uniformarsi
agli obblighi ed ai divieti resi manifesti con appositi
avvisi delle aziende esercenti e devono, comunque, comportarsi in maniera da non arrecare pericolo ad altre
persone o danni.
Gli obblighi e i divieti di cui al comma precedente sono fissati dalle F.S., per i servizi da queste istituiti, e
dalle altre aziende esercenti previa approvazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. o degli organi
regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori agli obblighi e divieti di cui al primo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da
L. 15.000 a L. 45.000.
art. 19
Alle persone estranee al servizio è proibito - salv
o autorizzazione o esigenze attinenti all'esercizio dei
diritti sindacali regolati da leggi o da accordi contrattuali - introdursi nelle aree, recinti e impianti ferroviari, e
loro dipendenze, nonché nei veicoli in sosta, esclusi i casi previsti dall'art. 20.
I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
L'accesso o la sosta non autorizzati in determinate aree
, recinti ed impianti, segnalati con appositi cartelli
di divieto e stabiliti dalle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici, della M.C.T.C. o dagli organi
regionali, secondo le rispettive attribuzioni, su indicazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione,
sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi .
L'apposizione dei cartelli di cui al comma precedente deve essere effettuata previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria competente per territorio.
I divieti di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti indicati al successivo art. 71.
art. 20
Le aziende esercenti determinano le aree, gli impianti e i locali aperti al pubblico nei quali l'accesso e la
sosta delle persone nonché la circolazione e sosta dei veicol
i stradali hanno luogo in base a quanto previsto dalle
disposizioni delle predette aziende.
Per le ferrovie in concessione tali disposizioni devono essere approvate dai competenti uffici della
M.C.T.C. o dagli organi regionali secondo le rispettive attribuzioni.
I trasgressori alle disposizioni di cui al primo comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 7.000
a L. 21.000.
art. 21
Nelle stazioni e fermate è vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari.
Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento è ammesso solo nei punti
stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche.
E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una
locomotiva od altro materiale mobile.
E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi
negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti.
Può essere, però, consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremità,
quando ciò sia indispensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale.
I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000.
Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli
ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti
detti servizi.
Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonché alle ferrovie e
tramvie in sede promiscua.
art. 25
Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli loro spazi
destinati al servizio, salvo i casi previsti o autorizzati dalle aziende esercenti. E' ammesso l'attraversamento dei
bagagliai e degli altri veicoli di servizi provvisti di passag
gio, durante la corsa del treno, se necessario per il
servizio viaggiatori.
E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono
completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in
moto continuo e regolato da norme particolari.
E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da
aperture diverse da quelle all'uopo destinate.
I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L.
45.000.
E' vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati. art. 38
Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per
la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.
Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano
poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni
e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto
fino a due mesi.