Il vizio occulto è un difetto non riconoscibile al momento dell'acquisto o della consegna materiale di quanto acquistato.
Talvolta capita che, una volta acquistato un prodotto, vengono scoperti dei difetti, dei quali il venditore non ci aveva avvisati. Si parla, in questo caso, di vizio occulto.
Il codice civile ed il codice del consumo predispongono una tutela apposita per i difetti della merce acquistata, se appunto ricorre l’ipotesi dei cosiddetti “vizi occulti”.
Si tratta di vizio occultato, se c'è una mala fede del venditore, che cosciente dell’esistenza del vizio occulto o palese, non avverte l’acquirente.
In ogni caso, deve essere un vizio giuridicamente rilevante, cioè quando il bene presenta difetti gravi, tali da ridurne il valore o da renderlo inutilizzabile almeno parzialmente.
Poi c'è una differenza tra vizi occulti e difetti strutturali.
I difetti strutturali sono quei vizi particolarmente gravi, che rendono il bene totalmente inutilizzabile. Il vizio occulto, invece, rende il bene fruibile, ma meno idoneo all’uso cui è destinato.
La differenza tra vizi occulti e difetti strutturali (cioè vizi di costruzione) sta anche nel fatto che i difetti strutturali riguardano la fase di fabbricazione o produzione del bene.
In ogni caso, ai fini pratici, la differenza tra vizi occulti e difetti strutturali è minima, essendo sia gli uni sia gli altri assoggettati alla medesima disciplina.
La definizione e la disciplina della garanzia di un prodotto è fornita dal codice civile.
La norma generale di riferimento in materia è l’art. 1476 codice civile, secondo cui il venditore deve fornire all’acquirente la garanzia per i vizi della cosa venduta.
Tuttavia, recita l’art. 1491 del codice civile, che non è dovuta la garanzia per i vizi della cosa venduta se al momento dell' acquisto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
COME SI ESERCITA LA GARANZIA PER IL VIZIO OCCULTO?
L'acquirente di un bene viziato può agire nei confronti del venditore ex art. 1492 c.c. con l’azione redibitoria oppure con l’azione estimatoria, a cui si aggiunge, eventualmente, l’azione di risarcimento.
1. l’azione redibitoria (da latino redhibere, restituire) consiste nel richiedere la risoluzione del contratto, con la restituzione del bene gravato da vizio e, dall’altra parte, la restituzione del prezzo
2. L’azione estimatoria consiste nella riduzione del prezzo del bene gravato da vizio.
La scelta delle due azioni è rimessa al compratore. La scelta tra le azioni è irrevocabile e vincola l’attore anche nell’eventualità di estinzione del processo.
Per ulteriori delucidazioni vedi:
https://www.btstudiolegale.it/vizio-occulto/