Art. 614 Violazione di domicilio
Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volonta’ espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce
clandestinamente o con inganno, e’ punito con la reclusione fino a tre
anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l’espressa volonta’ di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno.
Il delitto e’ punibile a querela della persona offesa.
La pena e’ da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto e’
commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole
e’ palesemente armato.
Art. 615 bis Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, e’ punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca piu’ grave
reato, chi rivela o diffonde mediante qualsiasi mezzo d’informazione al
pubblico le notizie o le immagini, ottenute nei modi indicati nella prima
parte di questo articolo.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d’ufficio e la pena e’ della reclusione da uno a cinque anni se il
fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri
inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la
professione d’investigatore privato (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 8 aprile 1974, n. 98.
Scusate, ma qualunque magistrato si metterebbe a ridere di fronte ad un querela presentata da RFI per violazione della sua vita… privata o della sua privata dimora…
Piuttosto state attenti a non fotografare i barboni in stazione, quelli si potrebbero risentirsi…
